Grazie alla cosiddetta nuova Direttiva Macchine del 2006 (in vigore dal 2009) è stato possibile dare vita ad un testo che a livello comunitario potesse regolamentare la corretta redazione dei manuali di istruzioni per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

La normativa non precisa però su chi ricade la responsabilità di un’erronea traduzione. In quest’articolo proviamo a chiarire la questione.

La Direttiva Macchine: istruzioni originali e traduzione

La Direttiva Macchine è un testo comunitario che rappresenta una disposizione imprescindibile al fine di permetterti di immettere un macchinario nei Paesi dell’Unione Europea e, di conseguenza, di consentirne la libera circolazione. In particolare, è un testo di riferimento fondamentale per definire i requisiti essenziali in termini di sicurezza e di salute pubblica: infatti, se le tue macchine non rispettano i requisiti indicati e rappresentano a livello potenziale un pericolo per l’intera comunità, non possono essere considerate conformi alla legge e di conseguenza non saranno libere di circolare.

La Direttiva comunitaria, originaria del 2006, è stata più volte rettificata e la modifica più recente risale al 2016 (Direttiva Macchine 2016): si tratta di un testo indirizzato principalmente a tutte quelle aziende produttrici di macchine, contenente tutte le informazioni utili riguardo le caratteristiche che queste devono avere, insieme a indicazioni specifiche inerenti ai manuali che devono accompagnarle.

Una certa confusione si è venuta a creare con la Direttiva Macchine del 2016, poiché sono stati introdotti due nuovi termini non presenti originariamente nelle norme di fonte nazionale. Generalmente, è nell’ordinamento giuridico del Paese preso in considerazione che vanno ricercate le norme che disciplinano le varie responsabilità e non nell’ordinamento sovranazionale.

I due nuovi termini introdotti sono “istruzioni originali” e “traduzione“: questa integrazione è stata effettuata per far fronte alle problematiche che possono nascere a causa invalicabilità delle lingue, che spesso rappresentano una barriera impenetrabile dovuta al divario tra sistemi linguistici differenti; il risultato di questa disposizione, tuttavia, è stato complicare e confondere ulteriormente, sotto vari aspetti, la situazione per le aziende produttrici.

Infatti, mentre con la Direttiva 98/37/CE veniva disposto al punto 1.7.4. dell’Allegato 1 che la redazione di istruzioni per l’uso dovesse essere effettuata nella o nelle lingue del Paese a cui il prodotto è destinato, oltre che nella loro versione originale, con la Direttiva 2006/42/CE viene disposto che le istruzioni per l’uso che accompagnano il prodotto devono obbligatoriamente essere le “istruzioni originali” oppure “una traduzione delle istruzioni originali”; in quest’ultimo caso è necessario inoltre che la traduzione si accompagni a una copia delle istruzioni originali.

È quindi chiaro che le istruzioni d’uso, così come tutti gli altri manuali che accompagnano il macchinario destinato al mercato, non costituiscono semplicemente un elemento accessorio, quanto una vera e propria componente fondamentale di cui non puoi assolutamente fare a meno: senza di essi, infatti, il tuo prodotto non può circolare all’interno dell’Unione Europea. È indispensabile che la redazione di manuali tecnici venga eseguita in maniera chiara e precisa, oltre al fatto che i testi siano conformi alla normativa vigente nel Paese in questione e alla normativa comunitaria, proprio per evitare errori o anche rischi di incomprensioni nella lingua di destinazione.

Inoltre, la funzione delle istruzioni d’uso e dei vari manuali di accompagnamento è accompagnare e supportare il destinatario in ogni fase della vita del macchinario: dal montaggio all’uso e alla successiva manutenzione. I risultati indesiderati dovuti a errori o incomprensioni, darebbero origine, quindi, a un prodotto finale considerabile difettoso a tutti gli effetti. All’interno della Direttiva Macchine 2016, comunque, e in particolare dell’articolo 2, manca una definizione specifica che ti aiuti a comprendere la distinzione tra “istruzioni originali” e “traduzioni”, mentre invece vengono riportate le definizioni di tutti i prodotti che costituiscono l’oggetto della Direttiva. La mancanza di una definizione esemplificativa, quindi, può creare una certa insicurezza e rendere necessaria una interpretazione della disposizione, proprio perché questa distinzione non era fornita nella Direttiva non rettificata.

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Responsabilità della traduzione: riconducibile al fabbricante o al traduttore?

L’attribuzione della responsabilità è un atto che può diventare particolarmente complicato in ogni ambito, ma in quello traduttivo ancor di più dato che le posizioni inerenti all’attività traduttiva sono varie e disomogenee e la posizione del traduttore è spesso sottovalutata.

Con la Direttiva 2006/42/CE sono state introdotte delle specificazioni che hanno complicato ulteriormente il tuo ambito di lavoro proprio per quanto riguarda l’attribuzione della responsabilità dei documenti che accompagnano i prodotti; questo ti avrà creato sicuramente una certa confusione, perché magari leggendo la Direttiva Macchine ti sarai domandato quale sia effettivamente la differenza tra i due termini “istruzioni originali” e “traduzione“. Ne consegue che con l’introduzione dei due termini e il loro mancato chiarimento, il confine tra le responsabilità delle parti risulta poco chiaro: nel caso di un errore contenuto nelle istruzioni per l’uso che accompagnano un macchinario, oppure nel caso di incomprensibilità delle stesse, a chi è da attribuire la responsabilità? Al fabbricante o a chi ha effettuato la traduzione?

Allo scopo di chiarire la questione è intervenuta anche la Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine (ANIMA)

Responsabilità del fabbricante

Occorre specificare che, per legge, la responsabilità per problematiche di questo genere è da ricondurre in ogni caso al fabbricante, poiché secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 224/1988 all’articolo 5, sei proprio tu in quanto fabbricante ad essere considerato responsabile per i prodotti difettosi.

Nello specifico, all’articolo 5 viene esplicitato che rientrano nelle circostanze di un prodotto difettoso “il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite”: per questo motivo, al fabbricante sono da ricondurre anche eventuali difetti contenuti nelle istruzioni per l’uso o nelle avvertenze che accompagnano il prodotto stesso, per esempio nel caso di carenza di informazioni o inesattezze riguardo al macchinario. Addirittura, al punto 1.7.4.1. comma c dell’Allegato 1 della Direttiva Macchine 2016 viene disposto che, all’interno delle istruzioni per l’uso, non solo deve essere esplicitato come utilizzare la macchina, ma anche l’eventuale uso scorretto da parte dell’utilizzatore, che deve essere “ragionevolmente prevedibile“: ciò significa che, nella redazione delle istruzioni, devi non solo indicare l’uso corretto, ma anche l’uso scorretto del macchinario, così da avvertire il lettore del manuale sui rischi che corre e guidarlo nell’utilizzo corretto del prodotto.

Tutto ciò, ovviamente, deve essere commisurato alla preparazione tecnica dell’utilizzatore (comma d): se il destinatario è un operatore non professionale, il testo non dovrà essere ricco di tecnicismi che non sarebbero pienamente compresi. Questo particolare è da tenere in considerazione anche nel passaggio da un sistema linguistico all’altro e quindi nel momento della traduzione dei manuali d’istruzione originali: infatti, colui che traduce il testo non deve dimenticare il livello di preparazione del pubblico a cui si rivolge e mantenere lo stesso registro linguistico.

Nonostante ciò, se la lingua o le lingue in cui le istruzioni per l’uso vengono redatte risultano incomprensibili per l’utilizzatore finale, la responsabilità sarà attribuibile sempre e comunque al fabbricante che dovrà rispondere con un risarcimento per tutti i danni causati.

In definitiva, l’aggiunta dei due termini “istruzioni originali” e “traduzione” non era necessaria essendo l’errore in ogni caso imputabile al fabbricante stesso e non avendo la differenza tra i due termini nessuna particolare valenza legale. Questa distinzione, infatti, non è neppure possibile in alcune circostanze: basti pensare al caso di imprese multinazionali che hanno varie sedi in diversi Paesi dell’Unione Europea; per queste imprese, qual è la lingua da considerarsi prevalente (e nella quale quindi redigere le istruzioni per l’uso originali), e quali invece sono le lingue in cui viene fatta la traduzione? Si tratta soltanto di una differenza formale, poiché in ogni caso il responsabile è pur sempre il fabbricante in egual misura

Responsabilità di terzi

L’unica eccezione in cui la responsabilità si può considerare effettivamente del traduttore si verifica nel caso in cui tu possa dimostrare di aver esternalizzato la traduzione delle istruzioni per l’uso a terzi; a questi, quindi, trasferirai tutte le conseguenze civili derivanti dal difetto, cosa non possibile invece per le conseguenze penali.

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